martedì 18 marzo 2014



VETRALLA: La mia proposta è creare dei Comitati di quartiere per i vari festeggiamenti per incentivare il commercio, il turismo e dare vita al nostro paesello.. Se vogliamo una Vetralla migliore dobbiamo essere noi cittadini a volerlo tutti insieme se si lavora per un unico interesse si può..
Ho più volte detto su questo gruppo di creare dei veri e propri comitati di quartiere, “naturalmente con tanto di statuto”, tempo fa dissi di creare un comitato composto dai commercianti del centro storico e oggi abbiamo un comitato dei commercianti “MEET VETRALLA” che subito si è messo all’opera creando varie feste lungo il centro storico. Dobbiamo promuovere la nascita di tanti altri comitati di quartiere estendendoli nelle varie frazioni, per lo sport io proposi un comitato delle Associazioni sportive che doveva occuparsi di tutte le realtà sportive che ci sono nel nostro territorio ma, qualche politico ne ha voluto farne cosa personale inserendola nell’amministrazione comunale.
Ho saputo che si sta per creare il comitato per i carri di carnevale, ottima iniziativa dei ragazzi che già da qualche anno con propri sacrifici e impegnando le proprie risorse e forze a disposizione realizzano dei bei carri.
Si potrebbe creare un comitato composto da una classe di nascita prossima ai 40 anni come già esistente in alcuni paesi della nostra provincia con ottimi risultati.
La parrocchia Sant’Antonio Abate con Don Lamberto, i portatori della Madonna del Carmelo e la comunità parrocchiale stanno lavorando per la festa della Madonna del Carmelo.
I Comitati sono creati per sensibilizzare ed impegnare tutti i cittadini alla individuazione e soluzione dei problemi, curare i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, incitando l'adempimento delle rispettive attività, per risolvere le questioni di interesse pubblico che abbiano attinenza con lo sviluppo del quartiere promuovere e sostenere le iniziative atte a favorire lo sviluppo umano, sociale e culturale del quartiere, tenendo sempre ben presente, quale principio fondamentale, che il bene comune prevale sull'interesse del singolo.
è composto dagli abitanti, i commercianti e coloro che hanno voglia di fare. La funzione primaria è quella di segnalare disfunzioni sul territorio e problematiche ambientali proponendo alternative più consone alle aspettative dei residenti e dei turisti.
Una avvertenza fondamentale, essere apartitici e non schierati, senza fare da sponda ai politici per non perdere il carisma aggregativo e la funzione universale di servizio. Oggi la gente ha perso, giustamente, la fiducia nei politici, che spesso si comportano come parolai opportunisti e corporativi, che combattono battaglie verbali trascurando il vero interesse del cittadino e la realizzazione del bene comune. Essi danno esempio di come il principio di rappresentanza possa anche qualificare come “democrazia” un sistema di governo, ma solo in senso “formale” e non “sostanziale”.
Gennaro Giardino

sabato 8 marzo 2014

Vetralla, il comitato associazioni sportive è ancora sotto i riflettori
Si continua a parlare del comitato delle associazioni sportive di Vetralla, un comitato "fantasma", come ci ha riferito più volte il referente delle associazioni sportive Gennaro Giardino(nella foto) chegiardino-gennaro aggiunge: "Intervengo ancora una volta in merito al fantomatico Comitato associazioni sportive, che il nostro delegato allo sport del Comune di Vetralla Elio Pietro Romolo Ferri sventola ai quattro venti di aver creato con la speranza che chi
ha la responsabilità di amministrare metta fine a tutte queste chiacchiere che non fanno bene a nessuno.
Vorrei puntualizzare alcune questioni in merito a ciò che lui stesso sostiene: giusto per essere precisi il detto Comitato associazioni sportive fu a suo tempo da me proposto con l’intento di creare un qualcosa che riguardasse prettamente lo sport (tutto).
Sarebbe dovuto nascere con tanto di statuto e con votazione volontaria “democratica” da parte dei presidenti delle associazioni sportive. Non l'avrebbe dovuto presiedere assolutamente un amministratore comunale, uomo politico, in quanto è incompatibile con l’incarico che ricopre (è come dire se la canta e se la sona da solo)".
Ma Giardino vuole ancora puntualizzare altro: "Dissi agli amici presidenti che possibilmente la scelta doveva ricadere su qualcuno che ama lo sport e che non fosse presidente di un'associazione sportiva, naturalmente anche se in molti indicavano me, dissi che a Vetralla non sono l’unico che ama lo sport e che fortunatamente ci sono tanti amanti dello sport in genere".
Ma il problema resta sostanzialmente uno: "Si continua a parlare di Comitato associazioni sportive, presidente il delegato allo sport, ma la mia domanda - incalza Giardino - fatta più volte anche allo stesso Ferri senza ottenere mai risposta è: E' stato fatto uno statuto? C’è stata una votazione dove tutti i presidenti presenti indicavano come presidente il delegato allo sport? È normale che un amministratore comunale si autoelegga presidente di un comitato senza alcun statuto? Visto che il delegato fa finta di non recepire neanche le varie richieste di interrogazioni fatte dall’opposizione una dopo qualche mese dalla nascita del comitato da parte di Passione Civile ed un’altra nel consiglio comunale avuto ieri dove il consigliere Giulio Ferrara di SEL Vetralla chiedeva :“In merito alle vicende del comitato di coordinamento delle associazioni sportive. Volevamo sapere perché non si è provveduto alla registrazione del coordinamento, considerando che la struttura ha possibilità di accedere a fondi pubblici". Lo stesso Ferrara ha aggiunto che tale mancata registrazione avrebbe provocato la fuoriuscita dal comitato da parte di uno dei principali promotori dello stesso comitato, Vetralla-COMUNEovvero il sottoscritto, denunciando la totale assenza di una registrazione dello stesso".
Ma il delegato Ferri sembra non ascoltare nessuno e torna sul problema con un'altra email nella quale afferma quanto segue: "Desidero puntualizzare, alcune osservazioni in merito alla realizzazione del Comitato associazioni sportive, che come ho detto in Consiglio comunale, lo ritengo un vero fiore all'occhiello. In verità anche l'opposizione(vedi Ferrara, Costantini) me ne hanno dato merito! In verità la loro osservazione si faceva carico, di eventuali finanziamenti presi dal suddetto Comitato ed eventualmente gestiti. Vengo e torno(per l'ennesima volta a ripetere,) che questo Comitato non ha mai usufruito di nessun finanziamento, nè ha mai gestito alcunché di "euri". Relativi finanziamenti, per la verità pochi, sono stati dati ad associazioni sportive, su presentazione di spese sostenute, nell'ambito del proprio programma, dai relativi capitoli comunali, come da documentazione esistente. Torno ancora a precisare(per l'ennesima volta) - aggiunge Ferri - che lo spirito con il quale ho voluto creare questo comitato sportivo ha tutt'altre finalità ovvero: collaborazione, sostegno, aiuto,(non economico),calendarizzazione attività sportive tutte, disponibilità tra le stesse, supporto, insomma tutto e quanto si possa realizzare, nella parola: cooperazione reciproca. Al disopra ed al di fuori di qualsiasi pensiero politico! Come dimostrato da diverse riunioni fatte da qualche anno".
L'ultima parola spetta ancora una volta a Gennaro Giardino che così risponde a Ferri: "Caro delegato qui il problema non è solo la parte economica, ma ,come ho sottolineato più volte ed è stato anche chiesto dal consigliere Ferrara nell’interrogazione, il vero problema è che non esiste alcun statuto registrato e come viene gestito lo stesso. Giusto per schiarire le idee sia al delegato che alla nostra amministrazione - puntualizza Giardino - allego tutte le regole legali che permettono di poter dire che un comitato esiste".
Infine, Giardino, mette in ballo anche gli ultimi atti vandalici che hanno riguardato la palestra comunale e che sono stati riferiti ieri dallo stesso Ferri in consiglio comunale, come riportato da uno dei nostri articoli, in cui si legge: "A questo punto serviranno il doppio delle somme già messe in preventivo" - l'amara considerazione del vice-presidente del consiglio.
"Giusto per la gioia delle tante associazioni sportive che da moltissimi anni aspettano che venga loro data una struttura idonea per le proprie attività" - è il commento altrettanto amaro di Giardino.
Di seguito le regole per la costituzione di un comitato sportivo: Nel fondare un Comitato è innanzitutto necessario determinare l'ambito in cui si intenderà operare, e dunque il tipo di attività che vi verrà promossa. Il primo passo pratico sarà quindi redigere l'Atto Costitutivo del Comitato. In esso dovranno essere indicati una serie di dati che vanno a toccare sia i requisiti legali, sia una serie di informazioni base riguardanti il Comitato. Dal punto di vista legale bisognerà prima di tutto indicare il rispetto degli articoli dal 14 al 32 del Codice Civile; nello specifico: • Art. 14 – Atto Costitutivo Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento. • Art. 15 - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi. • Art. 16 – Atto Costitutivo e Statuto. Modificazioni L'Atto Costitutivo e lo Statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'Atto Costitutivo e lo Statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. • Art. 18 – Responsabilità degli amministratori Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso. • Art. 19 – Limitazioni del potere di rappresentanza Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza. • Art. 20 – Convocazione dell'assemblea delle Associazioni L'assemblea delle Associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale. • Art. 21 – Deliberazioni dell'assemblea Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. • Art. 22 – Azioni di responsabilità contro gli amministratori Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle Associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori. • Art. 23 – Annullamento e sospensione delle deliberazioni Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'Atto Costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa. • Art. 24 – Recesso ed esclusione degli associati La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto. L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. • Art. 25 – Controllo sull'amministrazione delle Fondazioni L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori. • Art. 26 – Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più Fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore. • Art. 28 – Trasformazione delle Fondazioni Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate. • Art. 29 – Divieto di nuove operazioni Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'Associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'Associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale. • Art. 30 – Liquidazione Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'Associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice. • Art. 31 – Devoluzione dei beni I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'Atto Costitutivo o dello Statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di Associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto. • Art. 32 – Devoluzione dei beni con destinazione particolare Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi. Bisognerà dunque considerare tutti i requisiti riguardanti gli articoli 143 e 148 della legge fiscale TUIR (Testo Unico Imposte Dirette): • Art. 143 – Reddito complessivo 1. Il reddito complessivo degli Enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitali, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi Enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del Codice Civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8. 3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti Enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli Enti stessi. • Art. 148 – Enti di tipo associativo 1. Non e' considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri Enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 3. Per le Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le Associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o Statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le Associazioni il cui Atto Costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle Associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Per quanto riguarda i dati più specifici del Comitato, bisognerà indicare: • luogo e data di fondazione del Comitato; • i nomi dei Soci, coi relativi dati personali; • denominazione del Comitato; • chi sono i primi componenti degli organi di controllo del Comitato; • lo Statuto del Comitato, da allegare all'Atto Costitutivo. Si tratta del documento che regola la vita e il funzionamento del Comitato; pertanto vi si dovranno stabilire (secondo la Legge 383/2000, articolo 3, comma 1): - denominazione e sede; - scopo e attività; - durata (anche qualora sia illimitata); - coordinate per la domanda di ammissione di soci e iscritti; - soci e diritti e doveri dei soci; - causalità per la decadenza dei soci; - organi sociali (tra i quali saranno indispensabili l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo); - coordinate dell'assemblea generale e straordinaria; - diritti di partecipazione; - validità assembleare; - caratteristiche del Consiglio Direttivo; - procedura per le eventuali dimissioni; - modalità di convocazione del Consiglio Direttivo; - compiti del Consiglio Direttivo; - compiti del Presidente; - mezzi finanziari e bilancio - coordinate per eventuali modifiche allo Statuto - direttive per l'eventuale scioglimento dell'Associazione; - norma di rinvio per ciò che non viene espressamente delineato nello Statuto. Una volta stesi questi due fondamentali documenti (Atto Costitutivo e Statuto) si potrà dunque procedere con la registrazione del Comitato, al fine di poter ottenere i benefici fiscali previsti: la maniera più semplice sarà recandosi all'Agenzia delle Entrate. Prima di tutto si dovrà richiedere il Codice Fiscale dell'Associazione, attraverso il Modulo A-5 (reperibile sul sito dell'Agenzia o direttamente in loco). Dopodiché, si dovranno presentare l'Atto Costitutivo e lo Statuto in duplice copia e provvisti di marche da bollo di 14,62 euro; anche la copia che rimarrà all'Associazione dovrà essere bollata e presentata all'Agenzia affinché sia vidimata. Insieme a questi documenti bisognerà presentare il Modulo di Registrazione del Comitato (reperibile sul sito dell'Agenzia o direttamente in loco), che dovrà essere firmato dal Presidente del Comitato. A completamento, bisognerà pagare la tassa di registrazione, dell'ammontare di 168,00 euro. A questo punto il Comitato sarà ufficialmente costituito e pronto ad operare nel perseguimento dei propri scopi.

giovedì 6 marzo 2014



VETRALLA: Consiglio Comunale del 06.03.2014
Al consigliere con delega alle attività sportive, Elio Pietro Romolo Ferri:
in merito alle vicende del comitato per il coordinamento delle associazioni sportive, chiediamo di conoscere le ragioni che hanno portato alla mancata registrazione di tale comitato presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate, causando le dimissioni dell'ormai ex coordinatore.
Considerando che la struttura ha facoltà di accedere a finanziamenti pubblici, si chiede il motivo di tale mancanza e come l'amministrazione intenda far proseguire questa attività.........
Metto in evidenza tra le tanti interrogazioni fatte da "SEL VETRALLA" nella persona del Consigliere Giulio Ferrara, questa che riguarda il fantomatico Comitato Associazioni Sportive in cui il Consigliere Ferrara fa ben notare le motivazioni delle mie dimissioni a qualcosa di inesistente senza nessuna forma legale e Presieduto senza alcuna votazione dal Delegato allo sport (ANTICOSTITUZIONALE che un amministratore comunale con delega allo sport sia presidente senza alcuna votazione di un comitato fantasma). Ho più volte detto allo stesso e anche al Sindaco in qualità di referente Ass. Sportive, che avrei lasciato il comitato se non avesse messo in regola con regolare votazioni da parte dei Presidenti delle Ass. Sportive e regolare statuto registrato, ma come al solito nessuno della maggioranza ha fatto nulla per evitare che anche a mezzo stampa venisse dichiarato dallo stesso delegato di aver creato lui il comitato ridicolizzando qualcosa che poteva nascere a scopo delle tante attività sportive come sport puro e non politico... Gennaro Giardino 

ARTICOLO DI TUSCIATIMES

Consiglio di Vetralla, Zelli chiarisce sulla mensa scolastica. L'opposizione morde su gestione rifiuti e comitato sportivo

Si è tornato a parlare di mensa scolastica e posizione dei lavoratori nell'asilo nido nel corso del consiglio comunale viceSindacoGiulioZellitenutosi nel pomeriggio a Vetralla. L'assessore ai Servizi Sociali e vice-sindaco Giulio Zelli (in foto) ha presentato una precisazione rispetto a quanto emerso nella precedente seduta: "Sulla mensa a quanto riferito risulta esserci piena soddisfazione sulla qualità dei pasti. Il numero dei bambini iscritti al nido si è notevolmente ridotto, in conseguenza è stato ridotto il numero di ore dei dipendenti con l'accordo delle parti per mantenere l'andamento delle lezioni".
Il primo commento off-records è stato quello del consigliere di minoranza Carlo Postiglioni (Progetto Vetralla): “Se la canta e se la suona l'assessore...”.
Sull'approvazione del verbale si sono astenuti i consiglieri d'opposizione Ferrara e Coppari, mentre Gidari e Costantini hanno espresso parere contrario, maggioranza compatta per il sì.
Il primo intervento in aula è stato quello del consigliere di Passione Civile Franco Coppari (foto a dx): "Le interrogazioni hanno carattere ripetitivo, alcune cose sono state modificate o non hanno ottenuto risposte soddisfacenti. La prima riguarda la viabilità di via del Cimitero Vecchio, precaria anzi interrotta da oltre un anno. franco coppari passioneCivileChiediamo cosa il Comune è in grado di fare e cosa no. Ripropongo questo problema in virtù del fatto che la già precaria condizione del centro storico viene in questo modo aggravata. Anche sul tragitto della Cassia Interna abbiamo manifestato perplessità, sia sul manto stradale, sia sull'attraversamento pedonale e la realizzazione delle rotatorie che l'amministrazione ci ha prospettato come imminente. Purtroppo non se ne vede traccia. All'assessore ai Servizi sociali chiedo a che punto è la realizzazione del centro preparazione dei pasti".
Prima ancora che l'assessore ai Lavori Pubblici De Rinaldis potesse rispondere il delegato allo Sport Elio Ferri ha fatto presente che proprio quest'oggi ignoti si sono introdotti nella palestra comunale distruggendo l'impianto elettrico: "A questo punto serviranno il doppio delle somme già messe in preventivo" l'amara considerazione del vice-presidente del consiglio.
Tema caldissimo quello della palestra, tuttora non fruibile, e stesso dicasi per la nuova gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani: "Il gruppo di Passione Civile - le parole di Coppari - è fortemente critico nei confronti del progetto che va ad essere inserito in convenzione, perché è un progetto estremamente dispendioso, comporta un arco di tempo di 9 anni esageratemente ampio e presenta un intollerabile impatto dal punto di vista ambientale con 55 isole ecologiche sopraelevate su territorio comunale per di più al costo di 5mila euro ognuna: sono una follia. Noi eravamo abbastanza propensi ad assumere atteggiamento propositivo nei confronti dell'amministrazione, per la differenziata. Se però per arrivare a questo obiettivo dobbiamo utilizzare questa strada noi saremo del tutto contrari e lo diremo a tutta la popolazione. Sta per andare a bando, per noi è un progetto da contrastare in tutti i modi". Altra questione sollevata da Coppari è quella sugli uffici del distretto socio-sanitario Vt4:" Chiedo al sindaco se è possibile mantenere non solo gli uffici, ma anche il poliambulatorio, mi pare che anche il direttore generale (Macchitella) stia per cambiare. Temo fortemente per la criticità di questi locali”.
Il consigliere Ferrara (VetrallaBeneComune) ha invece rivolto un'interrogazione al delegato allo Sport Ferri: “In merito alle vicende del comitato di coordinamento delle associazioni sportive. Volevamo sapere perché non si è provveduto alla registrazione del coordinamento, considerando che la struttura ha possibilità di accedere a fondi pubblici". Lo stesso Ferrara ha aggiunto che tale mancata registrazione avrebbe provocato la fuoriuscita dal comitato da parte di uno dei principali promotori dello stesso comitato (ovvero l'ideatore del noto gruppo Facebook Striscia Vetralla Gennaro Giardino, ndr).
"All'assessore Biancucci - ha poi concluso Ferrara - m'incuriosiva conoscere le coperture del fondo di riserva, in particolare in riferimento all'acquisto di piante nella scuola del giardino comunale. Dove sta l'urgenza? Va benissimo, ma per me il fondo di riserva andrebbe usato diversamente, mi sembra un uso improprio. Al delegato all'Agricoltura Patrignani (a sin con il presidentedel consiglio Venanzi) e venanzi  patrignaniall'assessore Bacocco (assente in aula, ndr) chiedo chiarezza riguardo i lavori dell'Orte-Civitavecchia, nel tratto Cinelli-Monteromano. La tenuta di Montecalvo viene praticamente tagliata in due. Al presidente del consiglio chiediamo notizie sul wifi, proposta del M5S e noi con loro ci chiediamo perché non è ancora stata data risposta".
Ferrara ha inoltre presentato una mozione che "chiede di far dietrofront su una delibera di giunta regionale che va in contrasto con quanto stabilito nel referendum sulla gestione delle risorse idriche". Sull'ato unico regionale si apre una discussione: l'effetto combinato, è facile prevedere come un ato debole come quello viterbese possa essere danneggiato, sia per motivi di principi, sia per l'aspetto provinciale, crediamo sia opportuno un passo indietro da parte della Regione.
Sulla questione si discuterà in Commissione" ha riferito il delegato alla Cultura e Comunicazione Michele Vittori.

martedì 4 marzo 2014

Corriere di Viterbo del 04.03.2014 di Diana Ghaleb
VETRALLA: Servizi Sanitari, torna lo spettro del trasferimento a Ronciglione 
Il Sindaco Aquilani è ottimista ma la minoranza lo incita a mobilitarsi per scongiurare il pericolo
Corriere di Viterbo del 04.03.2014 di Diana Ghaleb
VETRALLA: Gestione dei rifiuti il PD insiste sul porta a porta 
Postiglioni: "Sarebbe la soluzione ideale"
MA L'ASSESSORE COMUNALE ALL'AMBIENTE Dario Bacocco PUNTA IL DITO CONTRO LA MALEDUCAZIONE DEGLI UTENTI.........BAAAAAAAAAAAA